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Art. 2749 — Estensione del privilegio

Art. 2749 — Estensione del privilegio

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione . Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [ 1284 ] fino alla data della vendita [ 2788, 2855 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16084/2012

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito per imposta sul valore aggiunto, la misura legale, alla quale rinvia l’art. 2749, secondo comma, c.c. ai fini dell’individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi, deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignoratizi ed ipotecari, non già al saggio d’interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall’art. 1284 c.c.; quest’ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall’apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali (come nella specie, l’art. 30 del d.p.r. n. 602 del 1973).

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Cass. civ. n. 2997/1999

Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all’instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l’art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l’art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedure concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto dalle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all’esigenza di protezione dei lavoratori di cui all’art. 38 della Costituzione. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, precisato che l’interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l’Inps poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l’interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).

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Cass. civ. n. 7396/1983

Dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all’esecuzione concorsuale.

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Cass. civ. n. 1670/1982

Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all’instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l’art. 55 primo comma della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l’art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati. L’art. 55 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa (art. 201 di detto decreto), il quale deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della dichiarazione di fallimento, rispetto, fra l’altro, ai creditori «garantiti da privilegio», trova applicazione non soltanto per i creditori assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro. Peraltro, nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.

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