14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1670 del 15 marzo 1982
Testo massima n. 1
Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all’instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore [ nella specie, liquidazione coatta amministrativa ], non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l’art. 55 primo comma della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l’art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati.
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Testo massima n. 2
L’art. 55 della legge fallimentare [ R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ], applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa [ art. 201 di detto decreto ], il quale deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della dichiarazione di fallimento, rispetto, fra l’altro, ai creditori «garantiti da privilegio», trova applicazione non soltanto per i creditori assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro. Peraltro, nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.
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