14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7396 del 15 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico del debitore [ nella specie, liquidazione coatta amministrativa ], anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all’esecuzione concorsuale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]