10 Gen Art. 2750 — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [ c.nav. 548-561, 1022 ].
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5945/1982
I privilegi marittimi ed aeronautici sono regolati esclusivamente dalle norme del codice della navigazione, sulle quali non ha inciso in senso abrogativo o modificativo la L. 29 luglio 197.5, n. 426 che ha modificato alcune norme del codice civile in materia di privilegi, e pertanto, anche dopo l’entrata in vigore della legge suddetta, i privilegi previsti dal codice della navigazione vanno collocati con priorità rispetto a quelli previsti dal codice civile, ed in particolare a quelli indicati dall’art. 2777 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 3569/1974
L’art. 3 D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, istitutivo di un privilegio speciale sui beni aziendali del debitore a garanzia di crediti derivanti da finanziamenti effettuati da determinati istituti, nel disporre che esso non prevale sui privilegi preesistenti alle annotazioni di cui ai commi successivi, si riferisce ai privilegi speciali e non anche a quelli generali, solo i primi essendo suscettibili di avere un’autonoma consistenza indipendentemente dall’attualità del concorso dei creditori.
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