Art. 2751 – Codice civile – Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8];
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [545 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11154/2012
In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, c.c., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 c.c.
Cass. civ. n. 11052/2012
La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2769/2002
L'attività svolta dal liquidatore di società non è caratterizzata, in modo preminente, dalla prestazione di un'opera intellettuale, ancorché, a svolgerla, possano essere chiamati dei professionisti legali o commerciali, e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi tecnico-giuridico di considerevole complessità. Da ciò consegue che il credito vantato dal liquidatore stesso quale corrispettivo per l'opera prestata non può dirsi assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 del codice civile.
Cass. civ. n. 8114/2000
L'art. 2751 bis c.c., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l'attività di agente sia svolta da società di capitali. Siffatta interpretazione si desume dalla ratio dell'intero articolo citato, che è quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Del resto, l'interpretazione contraria (esclusa anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2000) non si sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle società di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e poziore rispetto a quello dei coltivatori diretti e degli artigiani — i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis c.c. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti — con un'ingiustificata equiparazione di situazioni diverse.
Cass. civ. n. 6002/1999
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c., la qualifica di «coltivatore diretto» va desunta non dai principi di cui alla norma ex art. 6 della legge 203/82, bensì dalla disciplina codicistica (artt. 1647 e 2083), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con «prevalenza» del lavoro proprio e di persone della sua famiglia — dovendosi individuare il requisito della «prevalenza» in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici —. L'attività di allevamento di bestiame (nella specie, di polli) non si pone, poi, in termini di assoluta incompatibilità con la qualifica di coltivatore diretto, potendosi detta attività considerare agricola, anziché commerciale, a condizione che essa si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo (che tragga, cioè, occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo agricolo).
Cass. civ. n. 2984/1997
I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e «pertinenza» professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 D.L.vo C.P.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis c.c. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o «funzionali», ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e «capitale» investito.
Cass. civ. n. 7933/1996
In caso di corresponsione da parte del fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai lavoratori già dipendenti di società fallita, del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, la surrogazione di diritto del fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. comporta che il credito del fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori già dipendenti dell'impresa fallita siano collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio — in forza del coordinato disposto degli artt. 2751 bis cit., 1203 c.c. e 2 legge n. 297 del 1982 — nel passivo del fallimento del datore di lavoro, essendo previsti nel n. 1 dell'art. 2751 bis, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza, sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato che, in caso di concorso di crediti di lavoratori subordinati per retribuzioni e di crediti del fondo di garanzia per le somme pagate, in sostituzione del datore di lavoro, per T.F.R., questi ultimi crediti possono essere soddisfatti subordinatamente al preventivo soddisfacimento dei crediti di lavoro).
Cass. civ. n. 4082/1988
L'indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l'ordine dei privilegi sottratto all'iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d'appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.