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Art. 2751 — Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti

Art. 2751 — Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti [ 2776, 2778 n. 17, 2782 ]:

  1. 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [ d. gen. c.c. 8 ];
  2. 2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  3. 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  4. 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [ 545 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11052/2012

La proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l’allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 4082/1988

L’indicazione del grado di uno dei privilegi generali sui beni mobili, di cui agli artt. 2751 ss. c.c., non fa parte del petitum della domanda diretta al riconoscimento del relativo credito, essendo l’ordine dei privilegi sottratto all’iniziativa del creditore perché tassativamente stabilito dalla legge in correlazione alla causa del credito. Ne deriva che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in relazione agli stessi fatti, è ammessa anche in grado d’appello una diversa qualificazione del credito, ancorché vi si ricolleghi una collocazione in via privilegiata diversa da quella indicata nella domanda di ammissione al passivo.

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