Cass. civ. n. 8114 del 14 giugno 2000

Testo massima n. 1


L'art. 2751 bis c.c., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l'attività di agente sia svolta da società di capitali. Siffatta interpretazione si desume dalla ratio dell'intero articolo citato, che è quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Del resto, l'interpretazione contraria (esclusa anche dalla Corte costituzionale nella n. 1 del 2000) non si sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle società di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e poziore rispetto a quello dei coltivatori diretti e degli artigiani — i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis c.c. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti — con un'ingiustificata equiparazione di situazioni diverse.