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Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo

Art. 620 — Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento olografo [ 602 c.c. ] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [ 608 c.c. ], appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [ 456 c.c. ], che sia fissato un termine per la presentazione [ 621 c.c., 749 c.p.c. ].

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento [ 623 c.c. ] in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente [ 50 c.c. ] o della sentenza che dichiara la morte presunta [ 58, 63 c.c. ].

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [ 685 c.c. ].

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione [ 623 c.c. ].

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [ 587 c.c. ] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3636/2004

Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il qualeavendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie — si trovi nell’impossibilità di produrne l’originale, deve formulare una domanda di accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l’irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell’atto da parte del testatore che, ai sensi dell’art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l’eventuale mancato disconoscimento della copia dell’originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l’originale dopo averlo fotocopiato.

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Cass. civ. n. 2651/1970

La pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione. Pertanto essa non costituisce un requisito della efficacia del testamento.

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Cass. civ. n. 2273/1969

La pubblicazione del testamento olografo va intesa come atto anteriore e soltanto preparatorio alla sua effettiva e concreta esecuzione. Pertanto, non può da essa farsi decorrere il termine di cinque anni col quale si prescrive l’azione di annullamento ex art. 591 c.c.

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