10 Gen Art. 623 — Comunicazioni agli eredi e legatari
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo IV – Della forma dei testamenti > Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [ 603 c.c. ], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [ 602 c.c. ] o segreto [ 604 c.c. ], dopo la pubblicazione [ 620, 621 del c.c. ], comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [ 43 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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