Art. 623 – Codice civile – Comunicazioni agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603 c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602 c.c.] o segreto [604 c.c.], dopo la pubblicazione [620, 621 del c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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