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Art. 603 — Testamento pubblico

Art. 603 — Testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [ 597 c.c. ].

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso . Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni . Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento [ 606 c.c. ].

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio . Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto [ 606, 609 c.c. ].

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone . Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1649/2017

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.

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Cass. civ. n. 2743/2012

L’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto.

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Cass. civ. n. 4777/2007

L’efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d’udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni — come prescritto dall’art. 603 c.c. — e recante l’attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire — seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico — può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 c.c. La produzione in giudizio di un testamento pubblico non è assoggettabile al rispetto della procedura prevista all’art. 61 L. n. 1989 del 1913, concernente le modalità di custodia di tale atto pubblico da parte del notaio rogante, dopo la morte del testatore.

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Cass. civ. n. 12437/1998

Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell’affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull’erroneo presupposto dell’idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all’art. 603, primo comma c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell’atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di un’effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata.

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Cass. civ. n. 9674/1996

Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell’atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall’estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell’art. 606 primo comma c.c. Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all’oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l’esigenza da questa contemplata. (Nella specie il giudice del merito — con sentenza confermata dalla S.C. — in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeta, aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacché risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità).

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Cass. civ. n. 6838/1991

È nullo il testamento pubblico il quale contenga soltanto l’attestazione del notaio che il testatore è impossibilitato a sottoscrivere l’atto per infermità senza che risulti nell’atto stesso la menzione dell’analoga dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio, come prescritto dall’art. 603 terzo comma c.c.

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Cass. civ. n. 2742/1975

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. Per identità di ratio — l’opportunità di impedire “facili impugnazioni” del negozio — deve ritenersi operante anche per il testamento pubblico il principio, sancito espressamente per quello olografo, che la non verità della data non è di per sé stessa causa di invalidità del testamento e che, sempre ai fini della validità o non di esso, la questione della verità della data è rilevante soltanto se è connessa con un’ulteriore questione concernente un fatto o modo di essere della realtà anche negoziale, costituente esso la causa dell’invalidità. Tale principio, inoltre, vale sia per il caso di contraffazione o di alterazione materiale della data vera.

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Cass. civ. n. 912/1973

L’inserimento di talune parole in un rigo in bianco, non ancora interlineato, di un testamento, se effettuato prima che l’atto sia stato sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, non costituisce «aggiunta» nel senso dell’art. 53 L. 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato, e non è quindi, soggetto alle formalità ivi previste. L’impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall’estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.

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