14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2742 del 11 luglio 1975
Testo massima n. 1
Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. Per identità di ratio — l’opportunità di impedire “facili impugnazioni” del negozio — deve ritenersi operante anche per il testamento pubblico il principio, sancito espressamente per quello olografo, che la non verità della data non è di per sé stessa causa di invalidità del testamento e che, sempre ai fini della validità o non di esso, la questione della verità della data è rilevante soltanto se è connessa con un’ulteriore questione concernente un fatto o modo di essere della realtà anche negoziale, costituente esso la causa dell’invalidità. Tale principio, inoltre, vale sia per il caso di contraffazione o di alterazione materiale della data vera.
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