10 Gen Art. 622 — Comunicazione dei testamenti al tribunale
Posted at 20:43h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo IV – Della forma dei testamenti > Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione [ 456 c.c. ], copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico [ 603 c.c., 55 disp. att. c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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