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Art. 1460 — Eccezione d’inadempimento

Art. 1460 — Eccezione d’inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede [ 1375 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20939/2017

La disposizione di cui all’art. 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l’eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l’eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.

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Cass. civ. n. 13627/2017

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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Cass. civ. n. 23759/2016

Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione .

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Cass. civ. n. 22626/2016

Il giudice ove venga proposta dalla parte l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum” deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c..

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Cass. civ. n. 336/2013

Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perché l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell’inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l’inadempienza dell’altra. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, nel dichiarare risolto per inadempimento del Comune ricorrente il contratto di appalto dallo stesso concluso con la società resistente, non aveva considerato le difese del primo volte ad escludere l’asserito comportamento inerte ascrittogli dalla seconda, né aveva valutato le doglianze afferenti l’inadeguatezza del progetto di massima trasmessogli da quest’ultima, a sua volta rimasta inerte a fronte della corrispondente contestazione ricevuta dall’ente).

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Cass. civ. n. 5933/2011

L’eccezione d’inadempimento è invocabile, oltre che per paralizzare la domanda di adempimento, anche al fine di escludere il diritto della controparte di far accertare e richiedere la risoluzione del contratto.

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Cass. civ. n. 14926/2010

La parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all’omesso pagamento della prestazione pecuniaria (Nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato).

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Cass. civ. n. 13840/2010

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio – incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato – di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinaliagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l’insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse. (Nella specie; la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato risolto per inadempienze reciproche, reputate equivalenti, il contratto di locazione di un bar, con annesso laboratorio di pasticceria, rispetto al quale, nello svolgimento del relativo rapporto, il conduttore lamentava l’inidoneità dei locali e delle macchine all’uso pattuito ed il locatore la morosità nel pagamento dei canoni, chiedendo entrambe le parti la risoluzione del contratto medesimo).

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Cass. civ. n. 20614/2009

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti perché l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che – in relazione alla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita di un immobile – aveva ritenuto che la nullità dell’atto di provenienza in capo alla promittente venditrice avesse un’incidenza talmente decisiva e preponderante da rendere irrilevante il ritardo addebitabile alla controparte).

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Cass. civ. n. 2720/2009

Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte.

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Cass. civ. n. 9439/2008

In tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell’inesattezza della prestazione gravando sul debitore l’onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l’inesatto adempimento sia posto a fondamento dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.

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Cass. civ. n. 21973/2007

L’esercizio dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l’interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima; sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.

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Cass. civ. n. 11430/2006

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, c.c. Tale valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha accertato la congruità della relativa motivazione con cui era stata fatta applicazione dell’art. 1460 c.c., ritenendosi legittimo il rifiuto del lavoratore di adempiere la propria prestazione in ragione dell’inadempimento della datrice di lavoro che continuava a non assegnargli mansioni corrispondenti alla qualifica e professionalità raggiunte).

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Cass. civ. n. 8425/2006

In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l’
exceptio
non rite adimpleti contractus, di cui all’articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l’esistenza dell’inadempimento anche dell’altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell’immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all’inadempimento del locatore.

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Cass. civ. n. 5938/2006

L’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio adimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell’esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l’uno dall’altro. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, proposta da un dirigente industriale azione per ottenere l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società datrice di lavoro con un contratto di transazione, potesse essere sollevata da quest’ultima l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., fondata sul mancato risarcimento del danno derivante da un reato asseritamente commesso dal dipendente in suo danno).

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Cass. civ. n. 1690/2006

Non incorre in alcuna contraddizione il giudice di merito che apprezzi un comportamento di inadempimento come contrario a buona fede ai fini di giustificare un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e poi lo consideri di scarsa importanza ai fini di un’azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Infatti, i due piani di valutazione sono del tutto diversi. Ai fini della valutazione prevista dall’art. 1460 c.c. l’inadempimento della parte viene valutato solo nell’ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell’inadempimento dell’altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell’oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, primo comma, c.c.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il piano di valutazione supposto dall’art. 1455 c.c. in ordine alla non scarsa importanza dell’inadempimento quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto è, invece, del tutto diverso, giacché non è funzionale all’apprezzamento della realizzazione del sinallagma contrattuale, ma del suo scioglimento e l’inadempimento viene valutato non comparativamente alla condotta dell’altra parte, bensì nel suo significato oggettivo di impedimento alla realizzazione del sinallagma stesso.

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Cass. civ. n. 24899/2005

L’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell’inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione. La valutazione relativa a tali elementi, indispensabili per l’applicabilità della suddetta eccezione, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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Cass. civ. n. 19556/2003

Il principio di autotutela sancito dall’art. 1460 c.c. (in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza di inadempimento della controparte) deve ritenersi legittimamente applicabile anche nell’ipotesi di inadempimento di un diverso negozio, purché collegato con il primo da un nesso di interdipendenza — fatto palese dalla comune volontà delle parti — che renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (e la cui valutazione è rimessa al prudente e insindacabile apprezzamento del giudice di merito).

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Cass. civ. n. 8314/2003

In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l’art. 1460 c.c. non pone alcuna limitazione temporale o modale all’esperibilità dell’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di adempimento, e poiché l’esercizio della facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso.

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Cass. civ. n. 6756/2003

Nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione ed il relativo accertamento è insindacabile in cassazione, se la motivazione risulta immune da vizi logici o giuridici.

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Cass. civ. n. 4529/2001

L’
exceptio
inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., è invocabile, oltre che al fine di paralizzare la domanda di adempimento, anche nei confronti di una domanda di risoluzione del contratto promossa dalla controparte.

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Cass. civ. n. 10764/1999

L’
exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c. costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di rilevarla od esaminarla d’ufficio. Essa, tuttavia, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.

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Cass. civ. n. 2474/1999

La sospensione dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1460 c.c., non necessita di preventiva diffida ad adempiere e non contrasta con i principi di buona fede e correttezza anche se è formulata per la prima volta in giudizio per contrastare la domanda di adempimento della controparte, e ancorché l’adempimento di questa concerna un’obbligazione accessoria di quella principale, ma essenziale per l’equilibrio sinallagmatico del rapporto, e di tale gravità da menomare la fiducia sul corretto adempimento del contratto. (Nella specie l’acquirente di apparecchi telefonici forniti dalla Sip, da installare su autovetture, su cui doveva avvenire il collaudo e la connessione in rete, e perciò senza rimuoverli, aveva immesso nel mercato una valigetta per riporli, così rendendoli utilizzabili come portatili, e la fornitrice aveva sospeso l’esecuzione del contratto).

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Cass. civ. n. 4743/1998

Il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della exceptio inadimplenti non est adimplendum non sussiste quando l’eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all’obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell’interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto.

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Cass. civ. n. 387/1997

Il principio che sorregge l’eccezione inadempleti
contractus, e che trova la sua consacrazione nella formulazione dell’art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso di interdipendenza che nei contratti a prestazioni corrispettive lega le opposte obbligazioni e prestazioni nell’ambito di un rapporto sinallagmatico il cui contenuto, indipendentemente da esplicite previsioni negoziali, è — secondo il principio interpretativo integrativo correlato all’obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) — esteso alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione etc. Ne consegue che, in sede di valutazione comparativa delle condotte delle parti di un contratto di appalto, il giudice non può avere riguardo alle sole obbligazioni principali dedotte in contratto (e cioè, il pagamento del compenso, per il committente ed il compimento dell’opera, per l’appaltatore), ma anche a quelle cosiddette «collaterali» di collaborazione, privilegiandone l’apprezzamento quando il loro inadempimento da parte dell’obbligato abbia dato causa a quello del creditore.

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Cass. civ. n. 307/1996

Con riguardo al mezzo di autotutela previsto dall’art. 1460 c.c. (utilmente invocabile anche nel contratto di lavoro subordinato tenuto conto della sua tipica natura di contratto a prestazioni corrispettive) se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale del rimedio consentito dall’
exceptio inadimpleti contractus ed esegue invece la prestazione, deve eseguirla esattamente, non potendo più richiamarsi al principio inadimplenti non est adimplendum, dal momento che eseguendo, benché inesattamente, la prestazione dimostra di non volersi avvalere dell’eccezione, mentre all’altra parte non è interdetto di avvalersi, per l’inesattezza dell’adempimento, del potere di risoluzione del contratto.

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Cass. civ. n. 1077/1995

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l’una contro l’altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con la inadempienza dell’altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all’elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro sociale della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum. Il suddetto giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti delle parti contraenti deve riguardare questi fino al momento della proposizione delle domande giudiziali e delle eccezioni.

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Cass. civ. n. 10506/1994

Per la legittima proposizione dell’eccezione di inadempimento (
exceptio inadimpleti contractus) è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l’eccezione è invocata non per stimolare la controparte all’adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell’attività posta in essere allo scopo di conseguire l’esecuzione spontanea del contratto. (Nella specie, in controversia relativa alla vendita, risalente al 1978, di un immobile di nuova costruzione, l’eccezione di inadempimento concernente irregolarità urbanistiche e la mancanza della dichiarazione di agibilità non era stata proposta dall’acquirente, già immesso nel possesso dell’immobile e debitore di una parte rilevante del prezzo, prima del giudizio e neanche nel resistere alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma solo in occasione di una causa da lui proposta, poi riunita alla prima; la S.C. ha cassato per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza di appello che aveva accolto l’eccezione, in violazione dell’indicato principio, e senza valutare il concreto tenore del contratto circa le obbligazioni assunte dal venditore in merito alla conformità dell’immobile alle norme edilizie, nonché il fatto che l’acquirente era stato immesso nel possesso dei beni contestualmente alla conclusione del contratto).

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Cass. civ. n. 6441/1993

L’eccezione d’inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., la quale, in via generale, presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa già dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi.

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Cass. civ. n. 13445/1992

Allorquando il convenuto in risoluzione resiste all’avversa pretesa, eccependo inademplenti inadimplendum, spetta alla parte attrice l’onere di neutralizzare l’eccezione, provando il proprio adempimento o la non ancora maturata esigibilità di questo.

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Cass. civ. n. 8344/1990

Con riguardo al giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto con prestazioni corrispettive, la reciprocità degli inadempimenti per cui il giudice è tenuto a valutare unitariamente il comportamento dei contraenti al fine di stabilire quale, tra gli inadempimenti reciprocamente contestati, sia il più grave ai fini della risoluzione, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere esplicitamente dedotta come contenuto di una domanda riconvenzionale del convenuto di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore ovvero come contenuto di una eccezione di inadempimento dello stesso, restando escluso che la suddetta domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero.

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Cass. civ. n. 2596/1989

In tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l’
exceptio inadimpleti contractus; sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che – alla stregua della funzione di salvaguardia dell’equilibrio contrattuale perseguita dall’eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva) – il rifiuto dell’adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l’altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi (o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti) ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell’attualità del rapporto.

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Cass. civ. n. 4624/1987

Al fine di stabilire la legittimità dell’
exceptio inadempleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l’eccezione deve farsi riferimento all’epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi quali ad esempio la sopravvenuta svalutazione monetaria in relazione alla ridotta prestazione della controparte.

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Cass. civ. n. 2708/1982

Nei contratti con prestazioni corrispettive l’eccezione d’inadempimento mira a conservare l’equilibrio sostanziale e funzionale tra le contrapposte obbligazioni. Pertanto, la parte che oppone l’eccezione, può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all’art. 1460 c.c., solo se il suo rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e contemporaneità delle medesime.

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Cass. civ. n. 1182/1982

Nei contratti con prestazioni corrispettive il carattere non essenziale del termine per la prestazione di una delle parti non osta a che il protrarsi nel tempo dell’inadempimento della prestazione medesima, ove sia tale da ledere un interesse non di scarsa importanza del contraente avente diritto, legittimi quest’ultimo a rifiutare l’adempimento della propria obbligazione, ai sensi dell’art. 1460. c.c.

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Cass. civ. n. 6670/1981

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, colui che ha proposto l’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c., deve provare il fatto costitutivo dell’eccezione stessa e cioè l’inadempienza dell’altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l’eccezione è rivolta dimostrare che l’inadempienza non è operante, ai fini della risoluzione, perché derivante dal comportamento della controparte. Pertanto, se in un preliminare di vendita una parte del prezzo viene corrisposta mediante girata di titoli cambiari a favore del promittente acquirente, incombe al promittente alienante, convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, il quale opponga l’inadempimento della controparte, l’onere di dimostrare il mancato pagamento dei titoli da parte dell’emittente.

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Cass. civ. n. 1944/1977

L’art. 1460 c.c., il quale autorizza il contraente, che non abbia ottenuto l’adempimento della prestazione di cui è creditore, a rifiutare quella di cui è debitore, sempre che il rifiuto non sia contrario a buona fede, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, con l’eccezione di inadempimento rivolta a paralizzare la domanda dell’altro contraente, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione, altrimenti non consentito.

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Cass. civ. n. 3471/1976

La disposizione dell’art. 1460 c.c., che concerne l’eccezione di inadempimento, è del tutto distinta ed autonoma rispetto a quelle relative al concorso di cause nella produzione del danno. Dato che l’eccezione di inadempimento deve portare a stabilire se esista o meno una causa di giustificazione del rifiuto di adempiere di una delle parti contraenti, il giudizio relativo deve solo determinare la legittimità dell’uno o dell’altro tra i comportamenti contrastanti. Pertanto, ritenuta la illegittimità di uno di essi non resta margine all’efficienza causale dell’altro, circa il rifiuto di adempiere venuto in esame.

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Cass. civ. n. 672/1976

In materia contrattuale il dovere del creditore di cooperare al fine di eliminare o attenuare il danno provocato dall’altrui inadempimento, ai sensi dell’art. 1226, secondo comma, c.c., va coordinato col diritto di autodifesa riconosciuto dall’art. 1460 c.c., per mezzo dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, e poiché l’esercizio di tale facoltà può determinare un aggravamento del danno è ipotizzabile un conflitto fra le norme predette, nel qual caso deve ritenersi prevalente quella di cui all’art. 1460 c.c. Tuttavia tale principio va circoscritto dal limite posto dalla stessa norma, e cioè dalla condizione che il rifiuto della propria prestazione da parte del contraente in bonis non sia contrario alla buona fede. Siffatta contrarietà può ritenersi esistente sia nell’ipotesi di sproporzione fra la prestazione insoddisfatta e quella di cui si chiede l’esecuzione, sia nei casi in cui l’inadempimento si esaurisce in un breve e tollerabile ritardo, ovvero sia giustificato da forza maggiore. Infine possono assumere rilievo, ai fini del giudizio sulla contrarietà alla buona fede, anche i motivi che hanno ispirato in concreto la reazione del contraente in bonis quando essi siano banali, sproporzionati e riprovevoli, così da dar luogo ad atti emulativi.

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Cass. civ. n. 4233/1975

L’offerta non formale della prestazione, effettuata, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, dal contraente che agisca per l’adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, impedisce — se ingiustificatamente respinta — che il convenuto possa fondatamente sollevare la exceptio inadimplenti contractus.

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Cass. civ. n. 2026/1970

Nei contratti con prestazioni corrispettive la diversità dei termini per l’inadempimento, dipendente da espressa pattuizione o dalla natura del contratto, impedisce a chi deve adempiere per primo e non adempie di giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus, mentre detta eccezione può essere utilmente invocata da chi è tenuto successivamente ad adempiere.

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Cass. civ. n. 1894/1970

Le disposizioni degli artt. 1455 e 1460 c.c. hanno un diverso ambito di applicazione. La facoltà dei venditori di sospendere la loro prestazione, a norma dell’art. 1460 non esclude quella di domandare, a norma dell’art. 1455, la risoluzione per grave inadempimento della controparte.

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