Cass. civ. n. 1944 del 14 maggio 1977

Testo massima n. 1


L'art. 1460 c.c., il quale autorizza il contraente, che non abbia ottenuto l'adempimento della prestazione di cui è creditore, a rifiutare quella di cui è debitore, sempre che il rifiuto non sia contrario a buona fede, appresta uno strumento di tutela non solo in sede processuale, con l'eccezione di inadempimento rivolta a paralizzare la domanda dell'altro contraente, ma anche al di fuori del giudizio, rendendo legittimo un rifiuto della prestazione, altrimenti non consentito.