Cass. civ. n. 4624 del 21 maggio 1987
Testo massima n. 1
Al fine di stabilire la legittimità dell'exceptio inadempleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l'eccezione deve farsi riferimento all'epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi quali ad esempio la sopravvenuta svalutazione monetaria in relazione alla ridotta prestazione della controparte.