14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4624 del 21 maggio 1987
Posted at 16:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
Al fine di stabilire la legittimità dell’
exceptio inadempleti contractus e in definitiva la buona fede di chi solleva l’eccezione deve farsi riferimento all’epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi quali ad esempio la sopravvenuta svalutazione monetaria in relazione alla ridotta prestazione della controparte.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]