Cass. civ. n. 1894 del 8 ottobre 1970

Testo massima n. 1


Le disposizioni degli artt. 1455 e 1460 c.c. hanno un diverso ambito di applicazione. La facoltà dei venditori di sospendere la loro prestazione, a norma dell'art. 1460 non esclude quella di domandare, a norma dell'art. 1455, la risoluzione per grave inadempimento della controparte.