14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4529 del 28 marzo 2001
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’
exceptio
inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., è invocabile, oltre che al fine di paralizzare la domanda di adempimento, anche nei confronti di una domanda di risoluzione del contratto promossa dalla controparte.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]