14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2596 del 30 marzo 1989
Testo massima n. 1
In tema di risoluzione di contratto a prestazioni corrispettive, l’
exceptio inadimpleti contractus; sollevata dal convenuto per opporsi alla domanda di risoluzione, può trovare accoglimento solo previa valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti inadempienti, tenendo conto che – alla stregua della funzione di salvaguardia dell’equilibrio contrattuale perseguita dall’eccezione [ avente efficacia dilatoria e non definitiva ] – il rifiuto dell’adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l’altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi [ o per cui siano intervenuti successivi accordi delle parti ] ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell’attualità del rapporto.
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