14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1077 del 30 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Il promittente compratore, il quale chieda ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, è tenuto, ai fini dell’accoglimento della domanda, ad eseguire la prestazione a suo carico o a fare offerta della stessa nei modi di legge [ che, peraltro, può essere effettuata in qualsiasi modo idoneo a manifestare l’intento di adempiere l’obbligazione e ad escludere ogni perplessità su tale concreta intenzione ], solo se tale prestazione [ il pagamento del prezzo ] sia esigibile al momento della domanda giudiziale; non è, invece, tenuto a pagare o ad offrire il prezzo, quando il pagamento di questo [ o della parte residua di esso ], per accordo delle parti, debba essere effettuato al momento della stipulazione del contratto definitivo, promesso ma non concluso, o addirittura dopo la stipulazione dello stesso: in questa ipotesi, la sentenza costitutiva, che ex art. 2932 c.c. tiene luogo del contratto definitivo non concluso, imporrà, con le opportune statuizioni, il pagamento del prezzo [ o della parte residua di esso ] come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
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Testo massima n. 2
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale [ che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito ] e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.
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