Art. 13 – Costituzione
La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.].
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss. c.p.p.; 118, 260 c.p.c.].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 354, 356, 380, 381, 384 c.p.p.].
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [137 c.p.; 303 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.