Art. 609 – Codice penale – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], esegue una perquisizione o un'ispezione personale , è punito con la reclusione fino ad un anno.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 32149/2024

Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.

Cass. civ. n. 29356/2024

In tema di violenza sessuale, l'esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all'intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all'agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito.

Cass. civ. n. 28485/2024

L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 24547/2024

Ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale, la connessione di cui all'art. 609-septies, comma quarto, n. 4, cod. pen., non è limitata alle ipotesi contemplate dall'art. 12 cod. proc. pen, ma comprende anche la connessione meramente investigativa prevista dall'art. 371, comma 2, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 20351/2024

In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).

Cass. civ. n. 18879/2024

In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.

Cass. civ. n. 10649/2024

In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).

Cass. civ. n. 9314/2023

In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).

Cass. civ. n. 11168/2023

Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.

Cass. civ. n. 5352/2023

La sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di illegalità della pena.

Cass. pen. n. 25709/2011

Il delitto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali. (Nella specie la perquisizione, legittimamente disposta ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito).
L'esecuzione di una perquisizione con modalità violente, tali da provocare lesioni sulla persona del soggetto perquisito, integra unicamente il reato di lesioni personali volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, restando in esso assorbito il delitto di perquisizione arbitraria. (In motivazione la Corte ha precisato che, a ritenere diversamente, sarebbe ravvisabile un solo reato complesso perché, quando l'arbitrarietà di traduce in lesioni, queste ultime dovrebbero ritenersi elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 609 c.p., complesso a norma dell'art. 84 c.p.).

Cass. pen. n. 164/1972

L'ordine di sequestro di cose pertinenti al reato e reperibili in un determinato luogo, che può essere anche l'abitazione dell'imputato, va distinto dall'ordine di perquisizione domiciliare, avendo quest'atto caratteristiche ben diverse dal sequestro; con questo invero si provvede soltanto ad acquisire al processo le cose che sono pertinenti al reato e che non si ritengono occultate da chicchessia, mentre la perquisizione è l'atto col quale s'intende anzitutto rintracciare le cose pertinenti al reato che si sospettano occultate. Ne consegue che, se anche il decreto di sequestro, indica il luogo dove possono reperirsi le cose da sequestrare, non per questo il provvedimento si qualifica come ordine di perquisizione, che oltre ad una sua precisa qualificazione nominalistica, postula un sospetto di occultamento che giustifica quella particolare attività di ricerca che costituisce l'atto stesso di perquisizione.