14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 164 del 18 febbraio 1972
Testo massima n. 1
L’ordine di sequestro di cose pertinenti al reato e reperibili in un determinato luogo, che può essere anche l’abitazione dell’imputato, va distinto dall’ordine di perquisizione domiciliare, avendo quest’atto caratteristiche ben diverse dal sequestro; con questo invero si provvede soltanto ad acquisire al processo le cose che sono pertinenti al reato e che non si ritengono occultate da chicchessia, mentre la perquisizione è l’atto col quale s’intende anzitutto rintracciare le cose pertinenti al reato che si sospettano occultate. Ne consegue che, se anche il decreto di sequestro, indica il luogo dove possono reperirsi le cose da sequestrare, non per questo il provvedimento si qualifica come ordine di perquisizione, che oltre ad una sua precisa qualificazione nominalistica, postula un sospetto di occultamento che giustifica quella particolare attività di ricerca che costituisce l’atto stesso di perquisizione.
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