Art. 608 – Codice penale – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente , è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [357], rivestito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 26022/2018
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 608 cod. pen. non è sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica (quali percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse, lesioni e simili).
Cass. pen. n. 31715/2004
Integra il delitto di cui all'art. 608 c.p. (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata, di cui abbia la custodia, a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni, di guisa che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 608 c.p. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma, dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli, a subire il gioco del soldato ecc., così ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertà del minore).
Cass. pen. n. 9003/1982
Per configurare il reato di cui all'art. 608 c.p. non basta l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, ma occorre che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca, per effetto della violenza, un'ulteriore restrizione.