Art. 607 – Codice penale – Indebita limitazione di libertà personale
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XII - Dei delitti contro la persona > Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale > Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
Il pubblico ufficiale , che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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