Art. 137 – Codice penale – Custodia cautelare

La carcerazione [c.p.p. 284-286] sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18352/2020

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare presofferto in Italia, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.

Cass. pen. n. 3255/2013

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente.

Cass. pen. n. 4303/2009

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera deve avvenire per l'esecuzione della pena eccedente il periodo di custodia cautelare sofferto dal ricorrente in Italia in pendenza del processo, con la conseguenza che il relativo periodo di privazione della libertà va integralmente detratto, secondo le regole dell'ordinamento interno, dalla durata della pena detentiva da scontare in base alla condanna dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità romene).

Cass. pen. n. 1817/1996

Nessuna delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 c.p.p., come presupposto inderogabile per disporre la custodia cautelare in carcere, riveste carattere punitivo ed emendativo, rispondendo tutte a necessità di ordine processuale o preventivo che le fa caratterizzare come norme processuali. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere ex art. 297, comma terzo c.p.p., come novellato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, proposta da soggetto al quale era stata applicata la custodia in carcere con due ordinanze, l'una per i reati di cui agli artt. 110, 73 e 80 D.P.R. 1990, n. 309, e l'altra, emessa in seguito, per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e nei confronti del quale era stato disposto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento restrittivo successivamente a quello per i delitti contestati con la seconda ordinanza nonché era intervenuta condanna per i reati ex artt. 110, 73 e 80 D.P.R. 1990, n. 309 in epoca precedente a quella pronunciata per gli altri addebiti. Il tribunale, nell'escludere la decorrenza dei termini di custodia cautelare in carcere dall'esecuzione della prima ordinanza aveva rilevato che nella specie non era applicabile la novella 332 del 1995 perché la fase delle indagini si era esaurita con la richiesta del rinvio a giudizio per il reato associativo, avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 1995, n. 332. Dalla natura processuale delle norme regolanti la misura cautelare aveva dedotto che la nuova disciplina trovava immediata applicazione nella fase in atto all'epoca dell'entrata in vigore della stessa. L'imputato con il ricorso per cassazione aveva sostenuto che le norme disciplinanti la custodia cautelare hanno carattere misto, sono cioè anche di natura sostanziale in quanto svolgono pure una funzione repressiva, sono dirette a prevenire un'eventuale futura condotta criminosa, e dallo stesso legislatore sono strutturate in modo analogo alla pena detentiva, tanto da potere convertirsi in quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 137 c.p. Per la natura sostanziale della misura cautelare, su di essa incideva la nuova disciplina dettata dalla legge 1995 n. 332 che, pertanto, andava applicata ex art. 2 cpv. c.p.

Cass. pen. n. 3372/1995

In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.

Cass. pen. n. 3228/1992

Il reato continuato, che è fictio iuris, può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, mentre va considerato come pluralità di reati agli effetti degli artt. 137 c.p. e 657, quarto comma, c.p.p., ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 c.p.

Cass. pen. n. 618/1990

Il periodo di ricovero dell'imputato in un ospedale giudiziario, durante la detenzione in stato di custodia cautelare, va computato ai fini della determinazione della residua pena da espiare e, dunque, a norma dell'art. 137 c.p., dev'essere detratto dalla durata complessiva della pena comminata per il reato al quale ineriva lo stato di detenzione, avendo determinato - comunque - una privazione della libertà personale.