16 Mar Art. 138 — Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero
Quando il giudizio seguito all’estero è rinnovato nello Stato [ 11 ], la pena scontata all’estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all’estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 31943/2008
Al fine di determinare la pena da espiare, la custodia cautelare sofferta all’estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia. Ne consegue che, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più reati in continuazione, la detenzione patita all’estero per un fatto identico a uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti da tale vincolo può essere presa in considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l’istituto della continuazione mira a mitigare l’entità della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un identico disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato detenuto in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo 2006, data dell’arresto a fini estradizionali, per un fatto coincidente con una soltanto delle plurime violazioni contestategli dal giudice italiano e per cui era poi intervenuta l’estradizione ).
Cass. pen. n. 759/1999
Ai fini della determinazione della pena da eseguire in Italia, la carcerazione subita all’estero senza titolo è computabile solo se sofferta in conseguenza di una domanda di estradizione o nel caso di rinnovazione del giudizio in Italia per il reato che ha dato luogo a carcerazione all’estero.
Cass. pen. n. 1152/1981
, Cass. pen.,, sez. I,, 30 luglio 2008, n. 31943,, (c.c. 4 luglio 2008), Pellegrini. [ RV240682 ]
Accanto al ne bis in idem processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato, si pone quello del ne bis in idem sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto-reato che trova rilievo con riferimento ai giudicanti stranieri nell’art. 138 c.p. Tale disposizione, peraltro, pur recando la rubbrica «pena e carcerazione preventiva per reati commessi all’estero» deve essere ritenuta, stante la sua formulazione generica e non ostandovi ostacoli di ordine razionale riferibile non solo alla pena vera e propria, ma altresì alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato eventualmente sottoposto all’estero e che possono essere considerate equivalenti a quelle che nell’ordinamento italiano hanno, o possono essere ritenute aventi, la medesima valenza dell’espiazione di pena. Pertanto nel computo della pena detentiva da infliggere il giudice italiano deve, in caso di nuovo giudizio per reato commesso all’estero, tenere conto anche delle misure alternative della pena detentiva, equivalenti a quelle considerate dall’ordinamento italiano come aventi gli stessi effetti dell’espiazione di pena, cui il soggetto sia stato già sottoposto all’estero e per il periodo correlativo.
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