Art. 14 – Costituzione

Il domicilio è inviolabile [614, 615 c.p.].
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244 ss., 316 ss., 332 c.p.p.; 118, 670 c.p.c.].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [53] sono regolati da leggi speciali..

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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