Art. 15 – Costituzione
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616 ss. c.p.].
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [248, 254, 266, 271 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.