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Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose

Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose

Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 12703/1998

La disposizione di cui all’art. 705 c.p., che punisce chiunque, senza licenza dell’autorità o senza rispettare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero «esercita altre simili industrie, arti o attività», è applicabile, senza che da ciò derivi alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem, anche a chi svolga l’attività di riparazione di oggetti preziosi.

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Cass. pen. n. 8907/1994

In tema di commercio non autorizzato di cose preziose (art. 705 c.p.), devono farsi rientrare in tale categoria di oggetti anche i monili composti da pietre non preziose montate su un supporto d’argento placcato in oro. Invero fabbricazione e commercio dell’argento pieno di siffatte montature sono tassativamente sottoposti, alla pari dell’oro e del platino, al complesso regime dei «metalli preziosi» che si ricava dal combinato disposto degli artt. 243, R.D. 6 maggio 1940, n. 325 e 127, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. di P.S.), con riferimento alla L. 5 febbraio 1934, n. 305, al R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393, ed alla L. 30 gennaio 1968, n. 46; del tutto irrilevanti, al proposito, appaiono sia il dato ponderale, che è idoneo soltanto — nei casi particolari di cui all’art. 9, comma 1, lett. e), L. n. 305/1934 — a esimere l’oggetto dall’altrimenti necessario marchio del produttore e del titolo e che risulta quindi elemento indifferente ai fini della qualificazione o meno del prodotto nell’ambito dei metalli preziosi; sia il dato funzionale (consistente nella destinazione della montatura al sostegno di una pietra non preziosa), anch’esso inidoneo — salvo le speciali ipotesi di «placcatura» e «doratura» di cui all’art. 11 della L. n. 305/1934 — ad influire sulla sussistenza dell’obbligo della specifica licenza di commercio. (Nella specie la Corte, in applicazione di detto principio, ha affermato la sussistenza della licenza per il commercio di oggetti preziosi, di camei e coralli montati su argento placcato in oro, ed ha correlativamente escluso la sufficienza, a tal fine, della semplice licenza di commercio di articoli di bigiotteria).

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