16 Mar Art. 704 — Armi
Posted at 13:11h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia > Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
- 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti .
- 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;
- 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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