Art. 703 – Codice penale – Accensioni ed esplosioni pericolose

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [704] , accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15697/2022

In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.

Cass. pen. n. 19621/2017

In tema di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.), l'ipotesi del fatto commesso in luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone (comma 2) non costituisce figura autonoma di reato, bensì circostanza aggravante, avente natura oggettiva, la cui configurazione presuppone la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie base tipizzati al comma 1.

Cass. pen. n. 18062/2010

Non integra il reato di accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) l'uso di un fucile ad aria compressa che può, a seguito di perizia, essere considerato arma da sparo, ma non arma da fuoco - la quale per definizione comporta una fiammata o un'esplosione causata da materiale infiammabile, come la polvere da sparo - con la conseguenza che lo sparo in luogo pubblico può integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) ma non quello di esplosione pericolosa.

Cass. pen. n. 43003/2005

Integra la contravvenzione di esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) la condotta del soggetto che, sebbene abbia regolarmente denunciato la detenzione di un'arma comune da sparo, esploda con la stessa in luogo abitato colpi d'arma da fuoco, in quanto la legittima detenzione non costituisce «licenza» per effettuare l'esplosione.

Cass. pen. n. 12496/1999

Non sussiste concorso apparente di norme tra la figura di reato prevista dall'art. 575 c.p. e quella prevista dall'art. 703 stesso codice, perché le due fattispecie si differenziano, oltre che per la diversa oggettività giuridica, per gli elementi costitutivi che la compongono.

Cass. pen. n. 1321/1995

L'ipotesi sanzionata dall'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via — senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione — compromettano l'incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l'esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato.

Cass. pen. n. 11188/1994

Non è configurabile il reato di cui all'art. 703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un'arma giocattolo.

Cass. pen. n. 342/1973

La norma dell'art. 703 c.p. espressamente prevede il divieto di sparare, in luogo abitato, armi da fuoco, senza alcun riferimento alla diversa categoria di armi da sparo. Non integra pertanto gli estremi della contravvenzione di cui al citato art. 703 lo sparo, in luogo abitato, di una carabina ad aria compressa, che è arma da sparo e non arma da fuoco.