Art. 702 – Codice penale – Omessa custodia di armi
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
[E' punito con l'ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
1) consegna o lascia portare un'arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.