14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8907 del 8 agosto 1994
Testo massima n. 1
In tema di commercio non autorizzato di cose preziose [ art. 705 c.p. ], devono farsi rientrare in tale categoria di oggetti anche i monili composti da pietre non preziose montate su un supporto d’argento placcato in oro. Invero fabbricazione e commercio dell’argento pieno di siffatte montature sono tassativamente sottoposti, alla pari dell’oro e del platino, al complesso regime dei «metalli preziosi» che si ricava dal combinato disposto degli artt. 243, R.D. 6 maggio 1940, n. 325 e 127, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 [ T.U. di P.S. ], con riferimento alla L. 5 febbraio 1934, n. 305, al R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393, ed alla L. 30 gennaio 1968, n. 46; del tutto irrilevanti, al proposito, appaiono sia il dato ponderale, che è idoneo soltanto — nei casi particolari di cui all’art. 9, comma 1, lett. e ], L. n. 305/1934 — a esimere l’oggetto dall’altrimenti necessario marchio del produttore e del titolo e che risulta quindi elemento indifferente ai fini della qualificazione o meno del prodotto nell’ambito dei metalli preziosi; sia il dato funzionale [ consistente nella destinazione della montatura al sostegno di una pietra non preziosa ], anch’esso inidoneo — salvo le speciali ipotesi di «placcatura» e «doratura» di cui all’art. 11 della L. n. 305/1934 — ad influire sulla sussistenza dell’obbligo della specifica licenza di commercio. [ Nella specie la Corte, in applicazione di detto principio, ha affermato la sussistenza della licenza per il commercio di oggetti preziosi, di camei e coralli montati su argento placcato in oro, ed ha correlativamente escluso la sufficienza, a tal fine, della semplice licenza di commercio di articoli di bigiotteria ].
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