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Art. 686 — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Art. 686 — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Chiunque , contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 683/2001

La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, già penalmente sanzionati, rispettivamente, dall’art. 665 e dall’art. 686 c.p. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480), sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell’art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall’art. 17 bis del medesimo T.U., introdotto dall’art. 3 del citato D.L.vo n. 480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione.

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Cass. pen. n. 4828/1994

La licenza di pubblica sicurezza, richiesta per gli esercizi indicati nell’art. 86 del D.P.R. 18 giugno 1931, n. 773, norma non abrogata dall’art. 1, comma 3, L. 25 agosto 1991, n. 287, non s’identifica con la licenza di commercio, regolata dalla citata legge, ed è rivolta a prevenire l’alcolismo. Essa è necessaria, e l’inottemperanza è punita dall’art. 686 c.p., anche per i circoli privati di qualsiasi specie ove si somministrino bevande alcooliche a soci od a non soci.

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