14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 683 del 24 gennaio 2001
Testo massima n. 1
La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, già penalmente sanzionati, rispettivamente, dall’art. 665 e dall’art. 686 c.p. [ il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480 ], sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell’art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall’art. 17 bis del medesimo T.U., introdotto dall’art. 3 del citato D.L.vo n. 480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della depenalizzazione.
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