Cass. pen. n. 12703 del 11 novembre 1998
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'art. 705 c.p., che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità o senza rispettare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero «esercita altre simili industrie, arti o attività», è applicabile, senza che da ciò derivi alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem, anche a chi svolga l'attività di riparazione di oggetti preziosi.