Art. 706 – Codice penale – Commercio clandestino di cose antiche
Fonti > Codice Penale > Libro terzo - Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia > Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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