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Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche

Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche

[ Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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