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Art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio [ 705-713 ] , o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione , è punito con l’arresto da sei mesi a due anni [ 713 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 28079/2015

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall’attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l’elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento. (Fattispecie nella quale l’imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un “piede di porco”e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione).

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Cass. pen. n. 29448/2013

Sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche qualora l’autore abbia come unico precedente una sentenza di “patteggiamento”

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Cass. pen. n. 32521/2011

L’elemento materiale della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l’agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l’agente venga colto “in flagranza”di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (Fattispecie nella quale l’imputato era stato trovato in possesso di uno spadino).

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Cass. pen. n. 26289/2010

Il porto ingiustificato di un coltellino a serramanico (nella specie, di lunghezza pari a cm. 9 di cui cm. 4 di lama), se può rilevare sotto il profilo della contravvenzione ex art. 4 della l. n. 110 del 1975, non può invece essere fatto rientrare nella condotta sanzionata dall’art. 707 c.p., non essendo tale oggetto né una “chiave alterata”né “uno strumento atto ad aprire o forzare serrature”.

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Cass. pen. n. 1335/2007

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nella nozione di «strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature» formula generica con cui la previsione incriminatrice completa l’elencazione degli oggetti del possesso, rientrano quegli strumenti che hanno un’attitudine all’effrazione, e tra questi non può essere annoverata una torcia elettrica, che è invece destinata all’illuminazione.

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Cass. pen. n. 21423/2006

Non si configura, per difetto della condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro, il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli se l’autore ha come unico precedente una sentenza di patteggiamento per un tentativo di furto, in quanto la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna ma a questa è solamente equiparata quanto agli effetti, e tra gli effetti non rientra l’assunzione della condizione di persona già condannata.

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Cass. pen. n. 198/2001

Ai fini della configurabilità del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non è necessario un rapporto attuale e costante di contiguità fisica degli oggetti con la persona, ma è sufficiente che quest’ultima li detenga in un luogo ove possa accedere liberamente e in qualunque momento, posto che l’espressione «è colto in possesso» usata dalla norma va intesa nel senso di una immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso da parte del soggetto.

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Cass. pen. n. 10475/1999

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati, per la realizzazione dell’elemento oggettivo del reato è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose, le quali, dunque, dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l’agente, in modo che lo stesso possa farne subito uso, senza doverle prelevare in altro luogo, ancorché contiguo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art. 707 c.p. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso).

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Cass. pen. n. 9644/1999

In tema di possesso di chiavi alterate e grimaldelli (art. 707 c.p.), è sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso nel reato, la consapevole disponibilità concreta ed immediata, da parte di più persone, degli arnesi predetti, irrilevante essendo l’originaria appartenenza di questi ad uno solo dei correi e dovendosi viceversa dare rilievo alla possibilità di questi di servirsene ovvero di aiutare il proprietario a servirsene.

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Cass. pen. n. 2842/1998

L’assorbimento della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. nel furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall’art. 707 risulti strettamente collegato all’uso degli stessi fatto dall’agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell’azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l’uso momentaneo necessario all’effrazione. In particolare il rapporto di cui sopra deve essere concluso ogni volta che gli arnesi atti all’effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.

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Cass. pen. n. 9331/1996

Poiché l’elemento oggettivo caratterizzante il reato di cui all’art. 707 c.p. è costituito dall’attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, il quale non presuppone un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, l’elemento materiale della citata contravvenzione ricorre anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto ma nella sua abitazione o in luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, con conseguente possibilità di disporre e di fare uso in ogni momento. (Nella fattispecie, l’imputato aveva dedotto di non essere stato colto nel possesso degli strumenti da scasso perché trovati, in sua assenza, nel proprio garage).

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Cass. pen. n. 6929/1996

La disposizione di cui all’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldelli) pone a carico del detentore – per le sue qualità personali – l’onere di dare la prova che gli oggetti rinvenuti in suo possesso sono destinati ad un uso legittimo, ma non fissa alcun limite temporale entro il quale tale giustificazione deve essere fornita né tanto meno richiede che ciò possa legittimamente avvenire solo al momento della sorpresa in flagranza, come se fosse preclusa qualsiasi possibilità di successiva utile deduzione difensiva; è sempre compito del giudice di merito, infatti, valutare se la prova della legittimità della detenzione degli oggetti predetti, comunque fornita, sia stata o meno raggiunta e, specialmente nelle ipotesi di tardiva discolpa, motivare adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

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Cass. pen. n. 2479/1995

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. può ritenersi assorbita dall’aggravante della violenza sulle cose, prevista per il furto dall’art. 625, n. 2, c.p., qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, ma non dalla circostanza dell’esposizione alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, c.p., venendo ad incidere su un interesse del tutto diverso da quello tutelato da quest’ultima aggravante.

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Cass. pen. n. 7634/1994

L’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l’agente sia «colto in possesso» di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel senso che, oltre al possesso di tali oggetti, si richiede anche un quid pluris, consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l’uso da parte del loro possessore, ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilità diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto, perché su tale rapporto di immediatezza, e solo su esso, che la legge fonda la presunzione di un’imminente utilizzazione degli strumenti medesimi. (Nella specie la Corte ha affermato che il rapporto di immediata disponibilità non viene meno se gli oggetti sono conservati in un locale accessorio all’abitazione del prevenuto).

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Cass. pen. n. 7073/1988

In tema di rapporti tra la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il reato di furto circostanziato, tentato o consumato, quando il soggetto attivo è sorpreso mentre si accinge, essendo in possesso di chiavi alterate, ad introdursi, a scopo di furto, in luogo di abitazione, la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. è assorbita nell’aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 stesso codice; nel caso di furto tentato, il non avere di fatto utilizzato gli arnesi non comporta — anche in presenza della condizione soggettiva richiesta dalla legge — il concorso della contravvenzione, poiché il riferimento degli arnesi in questione, pure rapportato al tempo ante factum deve essere riguardato, unitamente agli altri elementi significativi emersi come parte degli altri atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto; dopo la consumazione del delitto, indipendentemente dall’uso di strumenti del genere in questione, il concorso è ipotizzabile quando vi sia frattura temporale e spaziale fra la consumazione del delitto e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poiché la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia.

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Cass. pen. n. 2362/1987

Si deve intendere per serratura, conformemente alla finalità della norma di cui all’art. 707 c.p., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, qualsiasi congegno atto a chiudere, a salvaguardare cioè, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, ogni mezzo che – come nella specie una spranga acuminata – possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopra indicati, così vanificandone la funzione.

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Cass. pen. n. 281/1987

Il reato di cui all’art. 707 c.p. prevede come suo presupposto – e non come elemento costitutivo o condizione di punibilità – che il reo abbia riportato anche e una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale e cioè «motivi di lucro». Pertanto, questa condizione soggettiva può essere valutata sia ai fini della affermazione della responsabilità sia ai fini dell’aumento della pena rapportabile alla recidiva.

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Cass. pen. n. 10093/1986

In tema di reato di cui all’art. 707 c.p., il termine «serratura» comprende tutti i congegni idonei a chiedere e sono, pertanto, da considerarsi muniti di serratura, a questo fine, anche i deflettori degli autoveicoli che, pur non essendo chiusi con chiavi, sono costruiti in modo da poter essere bloccati dall’interno e da impedire ogni abusiva apertura dall’esterno.

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Cass. pen. n. 10667/1985

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. è assorbita dal reato di furto aggravato solo se gli arnesi sono stati usati sicuramente per consumare il furto e soprattutto se il loro possesso è stato accertato nell’atto di commettere il furto stesso. (Nella specie, la disponibilità degli arnesi atti allo scasso fu accertata dopo e non durante la consumazione del furto aggravato commesso dallo stesso agente in concorso con altri e, quindi, è stata ritenuta sussistente la responsabilità per la contravvenzione unita a quella per il delitto).

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Cass. pen. n. 8315/1984

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 707 c.p., non è richiesto che le cose o gli oggetti indicati dalla norma siano di proprietà dell’agente, essendo sufficiente che essi siano in suo possesso, inteso come qualsiasi detenzione, che conferisca la semplice disponibilità materiale. Il soggetto colto in possesso degli arnesi indicati nell’art. 707 c.p. ha l’onere di dimostrare non che gli oggetti siano legittimamente da lui detenuti, ma che i medesimi siano destinati effettivamente ed attualmente ad uno scopo lecito.

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Cass. pen. n. 5445/1984

La contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. può ritenersi assorbita nell’aggravante della violenza sulle cose prevista per il furto dall’art. 625, n. 2, c.p. qualora ricorra un nesso di strumentalità tra il possesso degli arnesi atti allo scasso e il loro uso, e sempre che il loro possesso sia limitato ai fini della consumazione del furto senza protrarsi per un tempo giuridicamente apprezzabile.

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Cass. pen. n. 8217/1983

Ai fini della sussistenza del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, l’espressione «è colto» non postula una situazione di rigorosa flagranza, ma soltanto una situazione di disponibilità dalla quale derivi la possibilità di sollecito uso degli oggetti indicati dall’art. 707 c.p. da parte del soggetto che la legge considera, per la sua condotta precedente, pericoloso per la sicurezza del patrimonio altrui. (Fattispecie: strumenti atti allo scasso contenuti in un borsello abbandonato all’atto della sorpresa da parte della polizia).
Possono concorrere nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso anche le persone incensurate, quando conoscano o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo idonee a realizzare il presupposto del reato stesso.

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Cass. pen. n. 10374/1982

Il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli si consuma nel momento in cui il reo viene sorpreso in possesso di detti oggetti.

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Cass. pen. n. 1580/1982

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non è assorbito nel delitto di furto aggravato a norma dell’art. 625 n. 2 c.p., se si protragga oltre il tempo necessario alla perpetrazione del furto medesimo.

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Cass. pen. n. 12276/1980

Rientra tra «gli strumenti atti ad aprire o a forzare serrature» di cui all’art. 707 c.p., il tagliavetro.

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Corte cost. n. 14/1971

È costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 3 comma 3 Cost. – l’art. 707 c.p. limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale, od a cauzione di buona condotta. Esattamente il giudice di merito sottolinea l’eterogeneità di queste categorie di persone rispetto a quelle che abbiano dei precedenti penali relativi a condanna per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni attinenti alla tutela indiretta del patrimonio, con conseguente livellamento incongruo ed irragionevole. Ed infatti, già con sentenza n. 110 del 1968 la Corte ha eliminato il richiamo nell’art. 708 (quale reato proprio) a quelle stesse condizioni soggettive che formano oggetto del giudizio a quo e che sono mutuate proprio dall’art. 707 c.p.

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