Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2362 del 20 febbraio 1987

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2362 del 20 febbraio 1987

Testo massima n. 1

Si deve intendere per serratura, conformemente alla finalità della norma di cui all’art. 707 c.p., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, qualsiasi congegno atto a chiudere, a salvaguardare cioè, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, ogni mezzo che – come nella specie una spranga acuminata – possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopra indicati, così vanificandone la funzione.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze