14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32521 del 19 agosto 2011
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’elemento materiale della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l’agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l’agente venga colto “in flagranza” di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. [ Fattispecie nella quale l’imputato era stato trovato in possesso di uno spadino ].
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