16 Mar Art. 615 bis — Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde , mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 4669/2018
L’art. 615-bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell’ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l’imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui. (Fattispecie in cui l’imputato, introducendo nel bagno dell’ufficio riservato al personale femminile una microtelecamera, a causa di un guasto tecnico di quest’ultima, non era riuscito a riprendere alcuna delle utenti).
Cass. pen. n. 34151/2017
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano “luoghi di privata dimora”cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti
Cass. pen. n. 22221/2017
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata”si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
Cass. pen. n. 9235/2012
Il riferimento contenuto nel primo comma dell’art. 615 bis c.p. ai luoghi indicati nell’art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l’interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata in relazione alla condotta dell’investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale all’interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all’insaputa dell’altro soggetto coinvolto nel rapporto).
Cass. pen. n. 25453/2011
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), la condotta di colui che faccia riprese fotografiche e videofilmate dell’attività edificatoria in corso nella contigua proprietà della persona offesa e consistente nella realizzazione di un muretto di confine, considerato che, ai fini della fattispecie incriminatrice, l’attività intrusiva deve essere indebita e, pertanto, priva di qualsivoglia ragione giustificativa della condotta dell’agente, sostanziandosi in una gratuita intrusione nella vita privata altrui, il che non si verifica nel caso di realizzazione di un manufatto in prossimità di un confine prediale, il quale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche e, per di più, costituisce attività agevolmente osservabile e, come tale, non sottratta alla normale osservazione dall’esterno.
Cass. pen. n. 7550/2011
Ai fini della configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p. è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino. (Fattispecie in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia).
Cass. pen. n. 41375/2009
La riproduzione su un periodico di immagini attinenti alla vita privata di soggetto, captate, mediante strumenti di ripresa visiva a distanza, all’interno della sua abitazione, integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, la cui cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui si pubblica il giornale e non a quello del luogo in cui le immagini sono state captate.
Cass. pen. n. 28251/2009
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615 bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 c.p. – richiamato dall’art. 615 bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via.
Cass. pen. n. 4926/2009
L’occulta collocazione all’interno di un’autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse tra le persone a bordo non integra il reato d’installazione d’apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.), non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono, né quello d’interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), non essendo qualificabile l’autovettura come luogo di privata dimora.
Cass. pen. n. 46509/2008
Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell’abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest’ultimo, e di effettuare riprese fotografiche – successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive – dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale – a titolo del reato di cui all’art. 615 bis oltre che a quello di cui all’art. 323 c.p. – di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell’abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell’abitazione in questione).
Cass. pen. n. 44701/2008
Non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo effettui, attraverso l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora”o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.
Cass. pen. n. 44156/2008
Il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei. (Nella specie si trattava di impianto di videosorveglianza installato sul balcone della propria abitazione e idoneo a riprendere aree comuni, non recintate, non intercluse allo sguardo degli estranei e di comproprietà dell’imputato).
Cass. pen. n. 40577/2008
La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’art. 615 bis, c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall’esterno ).
Cass. pen. n. 36032/2008
Integra il delitto d’interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p. ) la condotta di colui che con l’uso di una macchina fotografica si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di «Miss Italia » ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d’abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un’area d’intimità e di riservatezza.
Cass. pen. n. 1766/2008
Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615 bis c.p. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di «vita privata» si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.
Cass. pen. n. 39827/2006
Il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall’art. 615 bis c.p., è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l’altro coniuge intrattenga con un terzo.
Cass. pen. n. 25666/2003
Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) richiede il dolo generico, consistente nella volontà cosciente dell’agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la “privacy” altrui. (Applicando tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente tale reato nel caso di installazione di una videocamera collocata in modo da riprendere la soglia di casa e l’ingresso della autorimessa della parte offesa).
Cass. pen. n. 18058/2003
L’art. 615 bis c.p. tutela la riservatezza o privacy nei luoghi di privata dimora nei quali la stessa principalmente, ed in misura di gran lunga prevalente, si dispiega. Ne deriva, pertanto, che titolare dell’interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’illecita intrusione ma anche chiunque che faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza. (Nel caso di specie è stata considerata legittimamente proposta la querela da parte di un marito contro i vicini di casa che hanno fotografato sua moglie affaccendata a riassettare la casa).
Titolare dell’interesse protetto dall’art. 615 bis c.p., nel cui ambito deve ricomprendersi la riservatezza che connota i momenti tipici della vita familiare, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini o notizie o immediatamente coinvolto dalla loro diffusione, ma anche chiunque, nel luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino sì da comporre un unitario quadro rappresentativo di un’area riservata e preclusa alle indebite intrusioni ab externo idonee a scalfirlo (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale veniva ritenuta inidonea, al fine della procedibilità del reato, la querela presentata dal coniuge della persona fotografata nell’abitazione perché assente al momento del fatto).
Cass. pen. n. 35497/2001
La tutela di cui all’art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) non è estensibile allo stabilimento industriale in cui l’imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata. Con la conseguenza che ove manchi nel luogo in considerazione un minimo grado di stabilità, tale da far ritenere ragionevolmente apprezzabile l’esplicazione di vita privata che in esso si svolge, si è fuori dall’ambito della tutela accordata dall’art. 615 bis c.p.
Cass. pen. n. 9016/1995
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o tentato, ma quello previsto dall’art. 615 bis c.p.
Cass. pen. n. 7091/1988
L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche) e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice (interferenze illecite nella vita privata), poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.
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