Cass. pen. n. 9016 del 11 agosto 1995
Testo massima n. 1
La mera ripresa fotografica di documenti di una società, nella specie ordinativi di acquisto, effettuata nel luogo di custodia degli stessi e non seguita da riproduzione, non integra il delitto di furto, consumato o tentato, ma quello previsto dall'art. 615 bis c.p.