Cass. pen. n. 4669 del 31 gennaio 2018

Testo massima n. 1


L'art. 615-bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell'ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l'imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui. (Fattispecie in cui l'imputato, introducendo nel bagno dell'ufficio riservato al personale femminile una microtelecamera, a causa di un guasto tecnico di quest'ultima, non era riuscito a riprendere alcuna delle utenti).

Normativa correlata