Cass. pen. n. 46509 del 17 dicembre 2008

Testo massima n. 1


Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di introdursi nell'abitazione di un soggetto privato, in assenza di quest'ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente diffuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose ivi contenute. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all'art. 615 bis oltre che a quello di cui all'art. 323 c.p. - di un ufficiale di polizia giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell'abitazione di un soggetto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare, contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese esterne dell'abitazione in questione).

Normativa correlata