Art. 593 – Codice penale – Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa , omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato , ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 47322/2022
Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l'agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall'impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie.
Cass. pen. n. 42190/2021
Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l'investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi.
Cass. pen. n. 9049/2020
Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all'agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici, che gli attribuisca adeguati poteri per l'impedimento di eventi lesivi di altrui beni in ragione dell'incapacità del titolare di provvedervi autonomamente.
Cass. pen. n. 38200/2019
Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche ove si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile e deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta - per l'applicazione dell'art. 593, comma terzo, cod. pen., è necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, per cui la fattispecie è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
Cass. pen. n. 12644/2016
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 13310/2013
Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la stessa, abbia poi errato nell'elezione delle modalità di soccorso pur poste in essere.
Cass. pen. n. 18840/2013
Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità, anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso solo se la persona da assistere sia già morta.
Cass. pen. n. 31466/2012
Il delitto di omicidio previsto dall'art. 575 cod. pen. non è compatibile con il reato di omissione di soccorso, in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo.
Cass. pen. n. 28005/2011
La fattispecie di omissione di atti d'ufficio è speciale rispetto a quella di omissione di soccorso.
Cass. pen. n. 29891/2008
l delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.
Cass. pen. n. 36608/2006
In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 c.p. e in quest'ultima fattispecie — a differenza della prima nella quale il pericolo è «presunto» in presenza delle situazioni descritte — lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi.
Cass. pen. n. 20480/2002
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.
Cass. pen. n. 13220/2000
Non è configurabile il delitto di omissione di soccorso, sotto il profilo del mancato avviso dell'autorità, quando il soggetto obbligato a tale adempimento, per la qualifica rivestita, sia egli stesso emanazione dell'autorità cui l'avviso può essere dato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la sussistenza del reato in una ipotesi in cui durante un'operazione di polizia giudiziaria era stata, per colpa, cagionata la morte di un uomo e gli ufficiali di P.G. che vi avevano partecipato avevano omesso di segnalare immediatamente il fatto).
Cass. pen. n. 15194/1990
Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autorità anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed è escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era già morta.
Cass. pen. n. 1955/1989
Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).
Cass. pen. n. 11148/1988
Il reato di omissione di soccorso è posto a carico del conducente di un autoveicolo, coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalla possibilità di intervento di terze persone.
Cass. pen. n. 11670/1987
Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato.
Cass. pen. n. 4003/1978
Il reato di cui all'art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo (nella quale non è necessario «imbattersi» materialmente) e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d'urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all'ammalato.