14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4003 del 10 aprile 1978
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 593 c.p., trova applicazione nei confronti di chiunque sia stato informato che nelle immediate vicinanze vi sia una persona in pericolo [ nella quale non è necessario «imbattersi» materialmente ] e quindi anche nei confronti del medico libero professionista che, chiamato d’urgenza per soccorrere un uomo colpito da malore, si rifiuta di prestare soccorso all’ammalato.
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