Cass. pen. n. 1955 del 10 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Il reato di omicidio quale conseguenza di altro delitto, di cui all'art. 586 c.p., non concorre con il reato di omissione di soccorso di cui all'art. 593 c.p., in quanto l'evento letale già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno (art. 586 c.p.) non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo (art. 593 c.p.).