Cass. pen. n. 20480 del 24 maggio 2002

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non è sufficiente la mera notizia che taluno versi in pericolo in luogo sottratto alla diretta percezione visiva dell'agente, ma occorre che sussista contatto materiale, attraverso gli organi sensoriali, tra quest'ultimo e la persona oggetto del ritrovamento.

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