Art. 592 – Codice penale – Abbandono di un neonato per causa di onore
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XII - Dei delitti contro la persona > Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
[Chiunque abbandona un neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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