Art. 508 – Codice penale – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale [614, 633, 634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510-512, 635].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 27949/2020
Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme, tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali, di cui all'art. 508, primo comma, cod. pen., e quello di sabotaggio, previsto dal secondo comma della medesima norma, che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali aziende.
Cass. pen. n. 176/1966
Il dolo specifico richiesto dall'art. 508 c.p. non restringe l'ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall'intento d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all'articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.
Cass. pen. n. 143/1966
Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell'altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.