16 Mar Art. 508 — Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale [ 614, 633, 634 ], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a cinquecentosedici euro , qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente [ 510–512, 635 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 176/1966
Il dolo specifico richiesto dall’art. 508 c.p. non restringe l’ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall’intento d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all’articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.
Cass. pen. n. 143/1966
Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l’attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l’agente, d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell’altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.
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