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Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Art. 634 — Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona [ 581 2 ] o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a trecentonove euro.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone [ 112 n. 1 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24739/2010

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui è sussidiario rispetto a quello di danneggiamento, sicché è configurabile ove il bene, deturpato o imbrattato, non sia stato distrutto, disperso, deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile.

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Cass. pen. n. 2308/1997

In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all’art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell’ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell’usucapione (art. 1061 c.c.). (Fattispecie in tema di servitù di passaggio).

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